Elezioni cariche della Sezione 2024

Quando si vota

Le operazioni di voto si terranno:

Sabato 21/09/2024  dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Domenica 22/09/2024  dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Dove si vota

Le operazioni di voto si terranno presso la sede della Sezione:

Via Scortegara, 2 - Mirano (VE)

Commissione elettorale

La Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo è composta da:

Paolo Pasqualetto

Presidente della Commissione

Flavio Murgida

Membro della Commissione

Francesco Baraziol

Membro della Commissione

Rodolfo Zennaro

Segretario della Commissione

La Commissione elettorale elegge proprio domicilio presso la sede della Sezione. Tutte le comunicazioni devono essere inviate a:

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Mirano

Via Scortegara 2

30035 Mirano (VE)

pec: amministrazione@pec.tsnmirano.it

Informazioni per i soci

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

GASPARIN GIUSEPPE

Elettorato attivo (chi può votare)

Art. 12 - Elettorato attivo

  1. Sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e tesseramento. Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi altra Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi.
  2. Ad ogni socio spetta un solo voto.
  3. In ogni regime commissariale, fermi restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni.

Elettorato passivo (regole per le candidature)

Art. 13 - Elettorato passivo

  1. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
    a) alla data delle elezioni siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione, in modo continuativo, come specificato al successivo art. 43 comma 4, da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell’Assemblea.
    b) abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
  2. In regime commissariale sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, formalizzata la propria candidatura così come indicato al precedente comma 1 lett. b), siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione da almeno 90 giorni.
  3. La continuità del tesseramento, ai fini dell’elettorato passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo dell’iscrizione volontaria e del tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno.
  4. I requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico sono stabiliti al successivo art. 29. Per il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici si fa riferimento al successivo art. 31.

 

Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti o Revisore unico

  1. omissis
  2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico (d’ora in poi Revisori) sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

 

Art. 31 - Rappresentante degli atleti e Rappresentante dei tecnici

  1. ...omissis...
  2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che sono iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione ai sensi dell’art. 13.

Ricorsi

Art. 16 - Ricorsi

  1. Gli iscritti volontari, in regola con il tesseramento, possono presentare formale ricorso, adeguatamente motivato, alla Commissione elettorale, avverso l’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.
  2. Il ricorso, sia per omesso che per errato inserimento nell’elenco degli aventi diritto a voto, deve essere proposto alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto.
  3. La Commissione elettorale, esaminati gli atti ed effettuati gli accertamenti del caso, decide in via definitiva ed inappellabile, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
  4. Della decisione è data immediata notizia agli interessati, per le vie brevi seguita da comunicazione scritta; in caso di accoglimento del ricorso, la Commissione elettorale provvederà a compilare una nota di emendamento dell’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.

Regole per esprimere il voto

Art. 19 - Votazioni

  1. L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona mediante esibizione di documento di identità o tramite conoscenza diretta.
  2. Il Presidente del Seggio gli consegna una scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, una per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, una per i componenti del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, una per il Rappresentante degli Atleti e una per il Rappresentante dei Tecnici. All'elettore viene, altresì, consegnata una penna a sfera di colore unico, con la quale dovrà esprimere il proprio voto.
  3. L'elettore esprime il voto nel luogo designato, a garanzia della segretezza.
  4. Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e si esprime barrando la casella corrispondente al candidato che si intende votare.
  5. Compilate le schede, l'elettore le chiude e le consegna al Presidente del Seggio che, in sua presenza, le introduce nell'urna.
  6. Ogni operazione di voto portata a termine viene registrata al fine di evitare la ripetizione di voti.
  7. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l’ordine di presentazione al seggio.
  8. E’ ammessa una sola delega per ogni votante che deve essere presentata con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante.